
STATUTO
dell’Associazione Turistica PRO LOCO di ALBINEA
Approvato in allegato all’Atto Costitutivo di Associazione Rep. 11999/3635 del Dott. Benedetto Catalini in data 21/12/1981.
TITOLO 1° - COSTITUZIONE-SEDE-DURATA
Art. 1) E’ costituita una Associazione denominata “ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO di ALBINEA”
ART. 2) L’Associazione ha sede in ALBINEA
ART. 3) La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.
TITOLO 2° - SCOPI
Art. 4) L’Associazione, non avente finalità di lucro, costituita quale strumento di promozione dell’attività turistica di base, in particolare si propone il raggiungimento degli scopi seguenti:
a) realizzazione di iniziative atte a favorire ed incrementare la conoscenza e la valorizzazione turistica della località e delle risorse turistiche locali;
b) promozione di iniziative o esercizio di attività intese a richiamare ospiti e a determinare un movimento turistico nella località;
c) promozione e realizzazione di manifestazioni di interesse turistico;
d) svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e a realizzare manifestazioni culturali, ricreative e sportive, convegni, spettacoli pubblici, escursioni ecc.;
e) valorizzazione delle tradizioni locali;
f) assistenza ed informazioni ai turisti;
g) salvaguardia e tutela del territorio della località e del suo patrimonio storico, culturale, artistico e naturale.
L’associazione può compiere, previe le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti; tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con gli scopi associativi, accettare donazioni, eredità e legati.
L’organizzazione e la gestione delle attività della PRO LOCO sono disciplinate con la piena osservanza dei principi propri di un ordinamento interno a base democratica.
TITOLO 3° - PATRIMONIO
Art. 5) Il patrimonio è costituito:
a) dal patrimonio della preesistente Associazione di fatto, denominata “PRO LOCO”, devoluto per volontà degli associati alla presente Associazione;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti:
TITOLO 4° - PROVENTI
Art. 6) Le entrate dell’associazione, che saranno definite annualmente in misura complessivamente adeguate al perseguimento delle finalità statutarie, sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da contributi di Enti, Associazioni e privati;
d) da altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della Pro Loco;
e) da contributi e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale.
TITOLO 5° - ASSOCIATI
Art. 7) Gli associati si distinguono in benemeriti ed effettivi: Sono Soci benemeriti, con gli stessi diritti degli effettivi, gli Enti, le Associazioni ed i privati che abbiano recato beneficio morale e materiale all’Associazione o che abbiano versato una quota annua non inferiore a lire centomila. La qualifica di Socio benemerito è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed ha normalmente la durata di un anno, salva diversa deliberazione del Consiglio stesso.
Sono Soci effettivi le persone fisiche, gli Enti e le associazioni che versano la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
La nomina degli Associati effettivi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda, osservando a tal fine le norme contenute nella legge 2/9/1981 N. 27, e possono essere respinte solo in base a gravi motivi. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Art. 8) Gli associati benemeriti ed effettivi hanno il diritto di:
a) esprimere il proprio voto su tutti gli oggetti sottoposti all’Assemblea;
b) essere eletti a Membri del Consiglio di Amministrazione;
c) prendere visione dei documenti contabili e degli atti del Consiglio di Amministrazione;
d) frequentare i locali dell’Associazione.
Art. 9) La qualità di Associato non è trasmissibile e si perde per recesso, morosità, esclusione dovuta a gravi motivi. Per il recesso e l’esclusione degli Associati si osservano le norme contenute nell’art. 24 del Codice Civile:
TITOLO 6° - ASSEMBLEA
Art. 10) L’Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col versamento delle quote sociali. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o a seguito di richiesta di almeno un decimo degli associati nella sede sociale o altrove secondo le indicazioni contenute nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e per la nomina degli amministratori e per qualsiasi altro affare che non debba essere sottoposto all’Assemblea straordinaria cui spetta di deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Per le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione, anche se riguardano le modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto, si osservano le norme contenute nel comma primo dell’art. 21 del Codice Civile, mentre per la deliberazione relativa allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, e ciò in conformità di quanto previsto dal terzo comma dello stesso articolo.
TITOLO 7° - AMMINISTRAZIONE-RAPPRESENTANZA
Art. 11) L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Associati nominati a maggioranza relativa dall’Assemblea nonché dal Sindaco o Suo delegato. Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se durante il triennio vengono a mancare uno o più Amministratori tra gli Associati e purchè resti in carica la maggioranza, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con altri soci fino alla prima assemblea.
Il Consiglio elegge nel suo seno un Presidente e un Vice-Presidente. Il Presidente, e in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-presidente hanno la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Tutte le funzioni degli amministratori sono gratuite. Il Consiglio nomina un Segretario scegliendo fra gli associati e fuori dai suoi membri.
Il Consiglio si riunisce su invito del Presidente e tutte le volte che questi lo ritenga necessario o quando lo richiedano in forma scritta e motivata almeno tre Consiglieri. Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. Per la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno occorre il consenso unanime dei Consiglieri presenti all’adunanza. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi associativi che non siano dalla legge e dal presente Statuto riservate tassativamente all’Assemblea.
Il Consiglio ha pertanto la facoltà di procedere, previe le prescritte autorizzazioni, ad acquisti e all’accettazione di donazioni, eredità e legati, di assumere obbligazioni, anche cambiarie e mutui, di compiere qualsiasi operazioni presso Istituti o Aziende di Credito.
TITOLO 8° - BILANCIO
Art. 12) L’esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio provvede alla compilazione del bilancio di previsione e del programma di attività e del bilancio consuntivo corredandolo con una relazione sull’andamento dell’Amministrazione, da sottoporre all’assemblea in tempo utile per il rispetto dei termini indicati dall’art. 7. Il Consiglio provvederà a trasmettere, per opportuna conoscenza, gli atti all’Amministrazione Comunale.
TITOLO 9° - SCIOGLIMENTO
Art. 13) Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento dell’Associazione, le norme per la devoluzione del patrimonio saranno stabilite dall’Assemblea osservate le disposizioni di legge.
TITOLO 10° - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 14) Per quanto no espressamente contemplato nel presenta Statuto e per i rapporti con la Regione, il Comune, la Provincia e l’Ente Provinciale per il Turismo e altri Enti od Organi della Pubblica Amministrazione si osservano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
